VERANDA VIETATA SE ROVINA L’ASPETTO ARCHITETTONICO DEL CONDOMINIO
CASSAZIONE 12 SETTEMBRE 2018, N. 22156
Ai sensi dell’art. 1127 c.c. il diritto di sopraelevazione è limitato dalle condizioni statiche dell’edificio e dall’aspetto architettonico dello stesso. Il giudizio circa l’aspetto architettonico va condotto, esclusivamente con riferimento alle caratteristiche stilistiche e percepibili dell’immobile condominiale, attraverso una valutazione del danno economico riservata al giudice di merito.
Per i giudici di Piazza Cavour le nozioni di decoro e aspetto architettonico, se pur differenti, sono strettamente complementari, sicché anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicare l’originaria fisionomia ed alterne le linee impressi dal progettista”.
Illecita dunque la soprelevazione realizzata dalla condomina, di una veranda sul proprio terrazzo, “che induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia”, anche se la fisionomia dell’edificio risulti già in parte lesa da altre modifiche preesistenti, salvo che lo stabile, a causa delle modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti “in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento”.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI