Proprieta’ del lastrico solare
La riserva di proprietà del lastrico solare deve risultare dall’atto di acquisto o dal regolamento contrattuale accettato da tutti
Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2024, n. 30791
Con riguardo ai lastrici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati
sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall’art. 1117 c.c., in virtù della
relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari,
sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell’acquisto della proprietà dei
piani o porzioni di piano; pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il
contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità
immobiliari nonché il regolamento di Condominio accettato dai singoli condomini (Cass. 8
ottobre 2021 n. 27363; Cass. 16 luglio 2004 n. 13279).
Infatti, l’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall’art. 1117
c.c., ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano
destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere
superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del Condominio, ove questo
contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di
Condominio (Cass. 6 luglio 2022 n. 21440; Cass. 7 aprile 1995 n. 4060).
Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell’edificio e rientra
dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere
fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà
Tratto da ANACI Informa Gennaio 2025