2 Gen

Proprieta’ del lastrico solare

La riserva di proprietà del lastrico solare deve risultare dall’atto di acquisto o dal regolamento contrattuale accettato da tutti

Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2024, n. 30791

Con riguardo ai lastrici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati

sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall’art. 1117 c.c., in virtù della

relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari,

sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell’acquisto della proprietà dei

piani o porzioni di piano; pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il

contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità

immobiliari nonché il regolamento di Condominio accettato dai singoli condomini (Cass. 8

ottobre 2021 n. 27363; Cass. 16 luglio 2004 n. 13279).

Infatti, l’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall’art. 1117

c.c., ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano

destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere

superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del Condominio, ove questo

contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di

Condominio (Cass. 6 luglio 2022 n. 21440; Cass. 7 aprile 1995 n. 4060).

Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell’edificio e rientra

dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere

fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà

Tratto da ANACI Informa Gennaio 2025