2 Gen

COSE IN CUSTODIA

Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26521

La Cassazione ha stabilito che, qualora una parte condominiale provochi danni a terzi per

mancata custodia della medesima ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la responsabilità per i

danni provocati è da attribuirsi, solidalmente, ai singoli condomini ex art. 2055 cod. civ..

Infatti, costoro e non il condominio, quale ente di gestione, sono i custodi della cosa

comune e titolari del rapporto passivo nei confronti del danneggiato. In questa fattispecie

non si applica il principio della parziarietà dei debiti del condominio, derivando il quantum

dovuto non da un contratto, ma da un fatto illecito.

Tratto da ANACI Informa Novembre 2024