COSE IN CUSTODIA
Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26521
La Cassazione ha stabilito che, qualora una parte condominiale provochi danni a terzi per
mancata custodia della medesima ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la responsabilità per i
danni provocati è da attribuirsi, solidalmente, ai singoli condomini ex art. 2055 cod. civ..
Infatti, costoro e non il condominio, quale ente di gestione, sono i custodi della cosa
comune e titolari del rapporto passivo nei confronti del danneggiato. In questa fattispecie
non si applica il principio della parziarietà dei debiti del condominio, derivando il quantum
dovuto non da un contratto, ma da un fatto illecito.
Tratto da ANACI Informa Novembre 2024